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AutocertificazioniL'autocertificazione è una dichiarazione sottoscritta di proprio pugno dal cittadino e può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con concessionari e gestori di pubblici servizi, secondo gli usi consentiti dalla legge (Testo Unico sulla documentazione amministrativa - D. P. R. 28/12/2000 - n. 445 ).

E' importante ricordare che i dati personali che l'utente rilascia per usufruire del servizio non vengono conservati in alcun tipo di archivio informatico o cartaceo ma vengono distrutti automaticamente dal sistema al termine della procedura di autocertificazione.

Per realizzare la procedura e generare il proprio certificato stampabile, è necessario compilare l'apposito modulo on-line con i dati personali richiesti.

Guida all'Autocertificazione

F.A.Q. Autocertificazioni
Che cos'è l'autocertificazione?
L'autocertificazione è una dichiarazione sottoscritta di proprio pugno dal cittadino e può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori, nei rapporti con la pubblica amministrazione (e con concessionari e gestori di pubblici servizi) secondo gli usi consentiti dalla legge.

I dati personali inseriti vengono conservati?
I dati richiesti per usufruire del servizio non vengono conservati in alcun tipo di archivio informatico o cartaceo, ma vengono distrutti automaticamente dal sistema al termine della procedura di autocertificazione.

Quale è il riferimento normativo sull'autocertificazione?
La procedura di autocertificazione è disciplinata dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa ( D. P. R. 28/12/2000 - n. 445 ). Vengono previste in particolare alcune tematiche di interesse:

1. documenti d'identità e di riconoscimento al posto di certificati (art. 45 T.U.)
2. autocertificazione più facile (art. 46 T.U.)
3. dichiarazioni sostitutive di notorietà (art. 47 T.U.)
4. scadenza dei certificati (art. 48 T.U.)

Quando è possibile utilizzare la procedura di autocertificazione?
La procedura si applica nei casi in cui viene "autocertificata":

data e luogo di nascita
residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici
stato di celibe, coniugato o vedovo o stato libero
stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio
decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
iscrizione in albi, elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
appartenenza ad ordini professionali
titoli di studio acquisiti ed esami sostenuti
qualifica professionale posseduta, titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e qualificazione tecnica
situazione reddituale o economica, assolvimento di obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA e dei dati contenuti nell'archivio dell'anagrafe tributaria inerente l'interessato
stato di disoccupazione
qualità di pensionato e categoria di pensione, di studente, qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, tutore, curatore e simili
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
adempimento o non adempimento degli obblighi militari (ivi compreso stato matricolare)
certificazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi e provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
qualità di vivenza a carico
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

E quando non è possibile ricorrere all'autocertificazione?
E' possibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dall'art. 47 del Testo Unico sopra citato.
L'interessato può dichiarare fatti, stati o qualità personali o relativi ad altri soggetti, purché la dichiarazione sia resa nel proprio interesse e riguardi circostanze che siano a sua diretta conoscenza. La dichiarazione deve essere resa personalmente e per iscritto dall'interessato e, a parti casi residuali, non necessita di autenticazione né è soggetta ad imposta di bollo: è sufficiente firmare ed allegare la fotocopia del documento di identità (nei casi di invio per posta o attraverso fax o e-mail) oppure apporre la propria firma davanti al dipendente addetto.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può anche riguardare la conformità all'originale di documenti rilasciati o depositati presso una pubblica amministrazione o di qualsiasi tipo di documento fiscale soggetto a conservazione da parte del contribuente (Art. 19 T.U.).

Quale è la validità delle dichiarazioni sostitutive?
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono (art. 48 del T.U.).
Hanno validità illimitata i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati e fatti personali non soggetti a modificazione (es. certificati di nascita e di morte, titoli di studio).
Salvo diversa disposizione in apposite leggi e regolamenti, tutti gli altri certificati hanno validità per 6 mesi dal momento del rilascio.
La validità delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile è prolungabile oltre questo termine, dichiarando e sottoscrivendo che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito modificazioni (art. 41 T.U.).

Quali documenti non sono autocertificabili?
Non sono autocertificabili i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, in quanto non possono essere sostituiti con altri documenti o dichiarazioni - vedi anche l'art. 49 del Testo Unico.

Quali sono le sanzioni per false dichiarazioni?
I soggetti che rilasciano dichiarazioni false o esibiscono atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti con pene che possono arrivare alla reclusione fino ad un massimo di 3 anni (art. 76 del Testo Unico). Le dichiarazioni false, inoltre, possono portare alla decadenza automatica dei benefici per ottenere i quali è stata prodotta la documentazione falsa (art. 75 del Testo Unico).
 

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