Abbattimento piante ubicate nei centri abitati
Ultimo aggiornamento: 7 novembre 2024, 16:05
Coloro che hanno necessità di abbattere piante ubicate in aree urbane, devono munirsi di apposita autorizzazione, di cui al comma 1 art 50 della LR 3/2014, rilasciata dall’Ufficio comunale competente qualora l’intervento rientri in uno casi indicati al comma 3 del citato art. 50 (a. realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita'; b. edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie; c. realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria) e sia riferito a piante aventi diametro di 40 cm all’altezza di 1.30 da terra e ricadenti in una dei seguenti generi: a. Quercus (querce), b. Pinus (pini), c. Acer (aceri), d. Fraxinus (frassini), e. Cupressus (cipressi), f. Sorbus (sorbi), g. Prunus (ciliegi), h. Juglans (noci).
Nel caso di interventi di abbattimento necessari per le fattispecie indicate al comma 4 del citato art. 50 (a. diradamento di filari o gruppi volti a migliorare la struttura e le condizioni vegetative dei singoli alberi e del popolamento; b. utilizzazione turnaria di filari o gruppi di piante; c. piante suscettibili di arrecare danno a costruzioni, manufatti, reti tecnologiche o che rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità; d. piante irrimediabilmente danneggiate da cause biotiche o abiotiche, completamente secche e schiantate; e. esecuzione di sentenze passate in giudicato; f. mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti) si dovrà presentare, almeno 30 giorni prima dell’intervento, una comunicazione da inoltrare all’Ufficio comunale competente.
Si allega:
- Modulo 1 - Autorizzazione Intervento su Formazioni Arboree;
- Modulo 2 - Comunicazione Intervento su Formazioni Arboree