Proroga termini di cui all'art. 10 -septies della L. 20 maggio 2022, n. 51,
Ultimo aggiornamento: 7 novembre 2024, 15:52
L’art. 10 -septies della L. 20 maggio 2022, n. 51, ha introdotto la proroga di un anno dei:
- termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei permessi di costruire;
- termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
- termini relativi alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Per avvalersi della proroga il soggetto interessato è tenuto a presentare apposita comunicazione su modulistica predisposta dall’Ufficio comunale al verificarsi delle seguenti condizioni:
- i titoli abilitativi o le autorizzazioni devono essere stati rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2022;
- i termini, incluso quelli già prorogati, non devono essere decorsi al momento della comunicazione dell’interessato;
- i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
La proroga sarà altresì applicabile ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;